R.S.P.P. DATORE DI LAVORO - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI A ROMA
La definizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente omnicomprensiva, classificando come agente biologico qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.All'interno di questa definizione ricadono quindi tuti gli organismi, cellulari o meno (comma b) in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.
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